Entro il 31 marzo 2019 è obbligatorio comunicare in via telematica all’INAIL in caso di nuova designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) come da articolo 18 del D.Lgs. 81/2008.
Sono esclusi dall’obbligo di comunicazione:
- le aziende che non abbiano eletto l’RLS interno e abbiano adottato un RLS Territoriale;
- le aziende che abbiano già comunicato il nominativo (o i nominativi se più di uno), e non siano intervenute variazioni di nomine o designazioni.
Il servizio è fruibile online nel portale INAIL.
Le procedure per la comunicazione del nominativo RLS sono le seguenti:
PROCEDURA PER COMUNICARE PER LA PRIMA VOLTA IL NOMINATIVO DELL’RLS
Per questo adempimento occorre:
- accedere al Punto Cliente del portale INAIL e selezionare l’opzione “Dichiarazione RLS”
- andare su “Pratica” (se ad operare è un intermediario cliccare su “Lista deleghe” e, una volta individuato il cliente di interesse, selezionarlo andando su “Inserisci”)
- cliccare su “Dichiarazione RLS”
- selezionare dalla lista l‘Unità Produttiva su cui inserire il RLS
- andare su “Inserisci Rappresentante”
- inserire il codice fiscale del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e andare su “Carica rappresentante”.
Trascrivere: Cognome, Nome e Data della nomina e cliccare su “Inserisci rappresentante”.
PROCEDURA IN CASO DI VARIAZIONE O DI NUOVA NOMINA DELL’RLS
Per effettuare questa operazione è necessario:
- accedere al Punto Cliente del portale INAIL e selezionare l’opzione “Dichiarazione RLS”
- cliccare su “Pratica” o “Deleghe”
- cliccare su “Modifica” e riportare la pratica nello stato “In Lavorazione”.
Selezionando l’ID dell’unità produttiva interessata apparirà la lista dei rappresentanti ad essa associata.
Per una procedura più dettagliata si rimanda al sito dell’INAIL:
www.inail.it/prevenzione-e-sicurezza/comunicazione-nominativo-rls