L’Inail premia con uno “sconto” denominato “oscillazione per prevenzione” (OT/23) le aziende che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia (d.l. 81/2008 e s.m.i.).
Le aziende possono ottenere l’oscillazione del tasso per prevenzione per il periodo successivo al primo biennio.
L’ “oscillazione per prevenzione” riduce il tasso di premio applicabile all’azienda, determinando un risparmio sul premio dovuto all’Inail. La riduzione di tasso è riconosciuta in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori-anno del periodo, come segue:
Lavoratori – Anno | Riduzione |
Fino a 10 | 28% |
Da 11 a 50 | 18% |
Da 51 a 200 | 10% |
Oltre 200 | 5% |
La riduzione riconosciuta dall’Inail opera solo per l’anno nel quale è stata presentata la domanda ed è applicata dall’azienda stessa, in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.
L’Inail, entro i 120 giorni successivi al ricevimento della domanda, comunica all’azienda il provvedimento adottato adeguatamente motivato.
Chi può fare richiesta
Tutte le aziende, indipendentemente dall’anzianità dell’attività lavorativa.
Pre-requisiti
L’azienda dev’essere in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa ed in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro. La regolarità in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro deve essere rispettata con riferimento alla situazione presente alla data del 31 dicembre dell’anno precedente quello cui si riferisce la domanda.
La riduzione è concessa solo dopo l’accertamento dei requisiti di regolarità contributiva del datore di lavoro richiedente, secondo i criteri e le modalità previste dal decreto interministeriale 30 gennaio 2015, in attuazione del comma 2, dell’articolo 4 del decreto legge 34/2014, come precisati nella circolare Inail n. 61 del 26 giugno 2015.
Requisiti
L’azienda, nell’anno precedente a quello in cui chiede la riduzione, deve aver effettuato interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro.
Ad esempio, la richiesta di riduzione per l’anno 2019 può essere presentata da un’azienda che abbia attuato interventi di miglioramento nell’anno 2019 ed è operante sul tasso di premio del 2020, applicata dall’azienda in sede di regolazione del premio 2019 (autoliquidazione 2020).
Modalità di richiesta
Il fac-simile del modello di domanda, che deve essere compilata solo online, è disponibile nella sezione Modulistica insieme alle relative Istruzioni per la compilazione.
La domanda deve essere inoltrata esclusivamente in modalità telematica attraverso i Servizi online del portale Inail, entro il 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile) dell’anno per il quale la riduzione è richiesta.
Documentazione necessaria
L’Istituto individua per ogni intervento la documentazione che ritiene probante l’attuazione dell’intervento dichiarato. A pena di inammissibilità, la documentazione probante deve essere presentata unitamente alla domanda, entro il termine di scadenza della stessa.
Per maggiori informazioni sulle nuove modalità di presentazione vi invitiamo a contattare la nostra segreteria per fissare un incontro informativo: segreteria@proevosrl.it, 049 8074467. |