Grazie all’approvazione del Decreto Legge 59/2019 avvenuta il 6 agosto, riparte il Credito di imposta pubblicità per il 2019 e gli anni a venire, dato che l’incentivo, già attivo nel 2018, diventa infatti permanente.
Sono due le sostanziali novità rispetto alla precedente disciplina:
- viene meno la differenziazione per le startup innovative e per le PMI, per le quali la misura del bonus pubblicità era fissata al 90% dell’investimento incrementale. A partire dal 2019 il credito d’imposta sarà pari al 75% per tutte le imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciale;
- la scadenza per le domande di accesso all’incentivo viene rinviata, per il 2019, al 31 ottobre, con la possibilità di invio dal 1° ottobre. A regime invece il periodo temporale per l’invio delle comunicazioni tornerà ad essere quello ordinario, ovvero dal 1° ed il 31 marzo.
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare del credito di imposta pubblicità le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi almeno dell’1% gli analoghi investimenti sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente (non le singole testate giornalistiche o radiotelevisive, ma il tipo di canale informativo stampa/emittenti radio-televisive).
Interventi ammissibili
Sono ammissibili al credito d’imposta gli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, effettuati dal 1° gennaio 2019, il cui valore superi di almeno l’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente (investimenti incrementali).
Sono escluse dal credito d’imposta le spese sostenute per l’acquisto di spazi nell’ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi di qualunque tipologia nonché’ quelle per la trasmissione o per l’acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovrapprezzo.
Ai soli fini dell’attribuzione del credito di imposta le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connessa.
Agevolazione concessa
Ai soggetti beneficiari potrà essere attribuito un credito d’imposta pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati (o da effettuare).
Nel caso in cui i crediti richiesti superino l’ammontare delle risorse stanziate, viene fissato un tetto massimo individuale. Il limite è del 5% sul totale quando si tratta di investimenti su stampa e online e del 2% in caso di investimenti effettuati su radio e televisione.
Il credito d’imposta non è cumulabile, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità delle agevolazioni stesse.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, mediante il modello F24, dopo la realizzazione dell’investimento incrementale. L’agevolazione è concessa nei limiti del Regolamento De Minimis.
Termini di presentazione
Per accedere al credito d’imposta, gli interessati, nel periodo compreso dal 1° al 31 marzo di ciascun anno, devono presentare un’apposita comunicazione telematica (con le modalità che saranno definite dal dipartimento per l’Informazione e l’editoria).
Per l’anno in corso, la comunicazione telematica deve essere presentata dall’1 al 31 ottobre 2019.
La dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati nell’anno 2019 è presentata dal 1° al 31 gennaio 2020.