Decreto 22 marzo 2020: Nuove misure urgenti di contenimento del contagio

nuove misure contenimento

In data 22 marzo 2020 la Presidenza del Consiglio ha sottoscritto nuove restrizioni su tutto il territorio nazionale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, con le seguenti misure:

A) Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali (ad eccezione di quelle in allegato 1 – fine della circolare)
Le attività professionali non sono sospese ma per tutte le attività si raccomanda che:

  1. sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
  2. siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  3. siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
  1. si assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
  2. siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;

B) È fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal comune in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

C) Le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera A possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;

D) Restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività , nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera E, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti regionali di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;

E) Sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali;

F) È sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari;

G) Sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l’attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale;

H) Sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.

Scarica l’allegato con la lista dei servizi essenziali e di pubblica utilità.

Per tutte le attività che comunicheranno al Prefetto la volontà, di continuare secondo i motivi come al punto D e G sopra riportati, verranno anche informati il Presidente della regione o della Provincia autonoma, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le forze di polizia;

Ricordiamo che tutte le attività che continueranno la loro attività dovranno seguire e rispettare, i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro il 14 marzo 2020 fra Governo e parti sociali.

Proevo Srl, ha inviato a tutti propri clienti, comunicazione del protocollo, e se non è stato ad oggi adottato vi chiediamo di contattarci.

Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.

Per ogni approfondimento o chiarimento, vi invitiamo a contattarci.

Lo staff Proevo Srl è a vostra disposizione: segreteria@proevosrl.it