Sebbene le misure di lockdown in Italia abbiano permesso un controllo efficace dell’infezione da SARS-CoV-2, persiste una trasmissione diffusa del virus. Un punto critico è rappresentato attualmente dall’ingresso o rientro in Italia da paesi non Schengen.
Attraverso l’Ordinanza n. 64 del 6 luglio 2020, la Regione Veneto ha ordinato:
PUNTO 1:
- Obbligo di isolamento fiduciario per 14 giorni nei seguenti casi:
- In caso di contatto a rischio, con soggetto risultato positivo al tampone;
- Ingresso o rientro in Veneto dai paesi diversi da quelli di cui all’allegato 1 (allegato alla presente informativa) senza comprovate esigenze lavorative;
- Compresenza di sintomi infezione respiratoria e temperatura superiore a 37,5°C, il soggetto è obbligato a contattare il medico curante rimanendo in isolamento.
PUNTO 2:
- Obblighi per chi fa ingresso o rientra dall’estero per le sole esigenze lavorative. Per tali soggetti:
- Verrà effettuato primo tampone all’arrivo in Veneto. Se tampone negativo il Datore di lavoro riammetterà, temporaneamente, il lavoratore con l’obbligo di rispettare le prescrizioni relative all’ambiente di lavoro e con obbligo dell’utilizzo della mascherina chirurgica;
- A seguito del secondo tampone. Se tampone negativo il lavoratore verrà definitivamente riammesso senza obbligo di mascherina.
La prestazione sanitaria è fornita dall’azienda ULSS.
Il Datore di Lavoro dovrà provvedere ad assolvere all’obblighi di cui sopra contattando l’azienda ULSS
PUNTO 3:
- Sanzioni.
- Nel caso di violazione del punto 1, si applica una sanzione pecuniaria fissa di euro 1.000;
- Nel caso di violazione del punto 2, si applica a carico del Datore di Lavoro una sanzione pari ad euro 1.000 per ciascun lavoratore dell’azienda
Scarica qui la nuova ordinanza e l’allegato 1: