L’Inail premia con uno “sconto” denominato “oscillazione per prevenzione” (OT/23) le aziende che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia (d.l. 81/2008 e s.m.i.).
La domanda può essere presentata a prescindere dall’anzianità dell’attività (minore, uguale o maggiore di un biennio).
L’ “oscillazione per prevenzione” riduce il tasso di premio applicabile all’azienda, determinando un risparmio sul premio dovuto all’Inail.
Nei primi due anni dalla data di inizio attività della PAT, la riduzione è applicata nella misura fissa dell’otto per cento.
Dopo il primo biennio di attività della PAT, la percentuale di riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio della medesima PAT, secondo il seguente prospetto:
Lavoratori anno del triennio della PAT (Npat) | Riduzione |
Fino a 10 | 28% |
Da 10,01 a 50 | 18% |
Da 50,01 a 200 | 10% |
Oltre 200 | 5% |
In caso di accoglimento, la riduzione riconosciuta ha effetto per l’anno in corso alla data di presentazione dell’istanza ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.
L’Inail, entro i 120 giorni successivi al ricevimento della domanda, comunica all’azienda il provvedimento adottato adeguatamente motivato.
Chi può fare richiesta
Tutte le aziende, indipendentemente dall’anzianità dell’attività lavorativa.
Pre-requisiti
La riduzione è concessa solo dopo l’accertamento dei requisiti di regolarità contributiva del datore di lavoro richiedente, secondo i criteri e le modalità previste dal decreto interministeriale 30 gennaio 2015 e s.m.i., in attuazione del comma 2 dell’articolo 4 del decreto legge 34/2014, come precisato nella circolare Inail n. 61 del 26 giugno 2015.
Inoltre il requisito s’intende realizzato qualora siano osservate tutte le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di salute sul lavoro con riferimento alla situazione presente alla data del 31 dicembre dell’anno precedente quello di presentazione della domanda.
Per la sussistenza del requisito si fa riferimento all’azienda nel suo complesso e non alle sole PAT oggetto della domanda.
Requisiti
L’azienda, nell’anno precedente a quello in cui chiede la riduzione, deve aver effettuato interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro.
Ad esempio, la richiesta di riduzione per l’anno 2020 può essere presentata da un’azienda che abbia attuato interventi di miglioramento nell’anno 2020 ed è operante sul tasso di premio del 2021, applicata dall’azienda in sede di regolazione del premio 2020 (autoliquidazione 2021).
Modalità di richiesta
Per accedere alla riduzione, l’azienda deve presentare un’apposita istanza (Modulo per la riduzione del tasso medio per prevenzione), esclusivamente in modalità telematica, attraverso la sezione Servizi Online presente sul sito www.inail.it, entro il termine del 1° marzo 2021, unitamente alla documentazione probante richiesta dall’Istituto.
Documentazione necessaria
L’Istituto individua per ogni intervento la documentazione che ritiene probante l’attuazione dell’intervento dichiarato. A pena di inammissibilità, la documentazione probante deve essere presentata unitamente alla domanda, entro il termine di scadenza della stessa.
Per maggiori informazioni sulle nuove modalità di presentazione vi invitiamo
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