Obbligo del Green Pass all’interno dell’Azienda

Il Consiglio dei Ministri il giorno 21.09.2021, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.

MODALITÀ DI INGRESSO IN AZIENDA (a seguito del Decreto-legge del 21.09.21, n. 127)

Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, chiunque svolga un’attività lavorativa all’interno dell’Azienda è obbligato, ai fini dell’accesso nei luoghi di lavoro, di possedere e, di esibire su richiesta, la certificazione verde COVID-19.

Chi sono i soggetti obbligati a possedere il green pass?

L’obbligatorietà del GREEN PASS per l’ingresso in Azienda si applica a:
– Lavoratori con qualunque tipo di contratto lavorativo (volontari, liberi professionisti, collaboratori, ecc.);
– Fornitori (Azienda di pulizie, servizio di ristorazione esterno, professionisti);
– Persone terze esterne all’Azienda;
– Soggetti che svolgono la propria attività lavorativa o formativa all’interno dell’Azienda.

Chi non è obbligato al possesso ed esibizione del green pass?

L’obbligatorietà non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

COME SI OTTIENE IL GREEN PASS?

La certificazione verde possiede una durata che varia in base al metodo in cui viene ottenuta:
Guarigione dal COVID-19 (senza vaccino) – validità 6 MESI dalla data di negativizzazione;
Guarigione dal COVID-19 (oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di
vaccino, nonché a seguito del completamento del ciclo) – validità 12 MESI dalla data di negativizzazione;
Vaccinazione (prima dose) – validità dalla data di somministrazione fino alla data della seconda dose;
Vaccinazione (ciclo di vaccinazione completato) – validità di 12 MESI dalla data di somministrazione a
seguito del completamento del ciclo vaccinale;
Test antigenico rapido – validità 48H;
Test molecolare – validità 48H.

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Il datore di lavoro ha l’obbligo, entro la data posta per l’entrata in vigore del Decreto-legge, di definire le modalità operative per l’organizzazione dei controlli che saranno da effettuare, talvolta a campione, al momento dell’accesso agli ambienti di lavoro.
Inoltre, il datore di lavoro ha anche l’obbligo di individuare con atto formale i soggetti incaricati al controllo delle certificazioni verdi e dell’accertamento delle violazioni degli obblighi.

CONSEGUENZE DELLE VIOLAZIONI
I lavoratori nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono sospesi dalla prestazione lavorativa, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro. Per il periodo di sospensione considerati assenti ingiustificati, e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso.
In ogni caso i lavoratori mantengono il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
La sospensione è comunicata immediatamente al lavoratore interessato ed è efficace fino alla presentazione di una certificazione verde Covid-19 valida e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.

SANZIONI APPLICATE
I lavoratori (e soggetti assimilabili) in caso di violazione degli obblighi precedenti si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500
Il Datore di Lavoro è sanzionato con una multa da 400€ a euro 1.000€, salvo che il fatto costituisca reato.

Per ogni ulteriore informazione siamo a vostra disposizione
al numero 049 8074467