Cause di sospensione delle attività produttive. Circolare INL n. 04 del 09/12/2021
Attraverso la circolare n. 04 del 9 dicembre 2021, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha dato importanti indicazioni in merito alle modifiche apportate dal D.L. 146/2021 rispetto alle violazioni in materia di salute e sicurezza di cui all’Allegato I del D.Lgs. 81/2008.
A seguito del DL del 21 ottobre 2021, è previsto un sensibile potenziamento dell’organico dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro che assume pieni poteri di vigilanza e coordinamento negli ambiti della salute e sicurezza sul lavoro, in associazione alle aziende sanitarie locali.
Di seguito riportiamo le violazioni per cui è prevista la SOSPENSIONE dell’attività:
TIPOLOGIA DI VIOLAZIONE | CONDIZIONE PER L’ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO |
PRESENZA DI LAVORATORI IRREGOLARI | Il provvedimento viene adottato nel caso in cui all’interno dell’attività imprenditoriale si riscontri che almeno il 10% del personale in servizio al momento dell’ispezione, sia occupato senza preventiva comunicazione dell’instaurazione del rapporto di lavoro. |
MANCATA ELABORAZIONE DEL DVR | Il provvedimento può essere adottato con decorrenza immediata solo laddove sia constatata la mancata redazione del DVR. |
MANCATA PRESENZA DEL DVR PRESSO L’UNITÀ PRODUTTIVA ALLA QUALE SI RIFERISCE LA VALUTAZIONE DEI RISCHI | Se il DVR non è presente sul luogo di lavoro (v. art. 29, comma 4 TUSL), il provvedimento di sospensione verrà comunque adottato ma con decorrenza differita alle ore 12:00 del giorno lavorativo successivo, termine entro il quale il datore di lavoro potrà provvedere all’eventuale esibizione. |
PREVENZIONE INCENDI, MANCATA ELABORAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE | Il provvedimento trova applicazione nei soli casi in cui sia constatata l’omessa redazione del Piano di emergenza ed evacuazione (v. art. 46, comma 2, TUSL) |
MANCATA FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO | Il provvedimento va adottato solo quando non venga esibita la documentazione attestante la partecipazione obbligatoria del lavoratore sia ai corsi di formazione sia all’addestramento |
MANCATA COSTITUZIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E NOMINA DEL RELATIVO RESPONSABILE | Il provvedimento va adottato nei soli casi in cui il datore di lavoro non abbia costituito il servizio di prevenzione e protezione e non abbia altresì nominato il RSPP o assunto lo svolgimento diretto dei relativi compiti. |
MANCATA ELABORAZIONE PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS) | Il provvedimento può essere adottato solo nel caso in cui non sia stato elaborato, ai sensi dell’art. 96, comma 1 lett. g) del TUSL, il POS (art. 89, comma 1 lett. h). |
MANCATA FORNITURA DEL DPI CONTRO LE CADUTE DALL’ALTO | La sospensione trova applicazione esclusivamente quando risulti accertato che non sono stati forniti al lavoratore i DPI contro le cadute dall’alto. |
MANCANZA DI PROTEZIONI VERSO IL VUOTO | La sospensione trova applicazione nelle ipotesi in cui le protezioni verso il vuoto risultino del tutto mancanti o talmente insufficienti da essere considerate sostanzialmente assenti. |
MANCATA APPLICAZIONE DELLE ARMATURE DI SOSTEGNO | La sospensione va adottata quando le armature di sostegno siano del tutto mancanti o siano talmente insufficienti da essere considerate sostanzialmente assenti. |
LAVORI IN PROSSIMITÀ DI LINEE ELETTRICHE IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI IDONEE A PROTEGGERE I LAVORATORI DAI CONSEGUENTI RISCHI | Sospensione in caso di presenza di lavori non elettrici effettuati in vicinanza di linee elettriche durante i quali i lavoratori operino a distanze inferiori ai limiti previsti dalla Tab. 1 dell’Allegato IX, in assenza di disposizioni organizzative e procedurali conformi alle specifiche norme tecniche CEI idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi. |
PRESENZA DI CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI IDONEE A PROTEGGERE I LAVORATORI DAI CONSEGUENTI RISCHI | Sospensione in caso di presenza di lavori non elettrici effettuati in vicinanza di impianti elettrici con parti attive non protette, durante i quali i lavoratori operino a distanze inferiori ai limiti previsti dalla Tab. 1 dell’Allegato IX, in assenza di disposizioni organizzative e procedurali conformi alle specifiche norme tecniche CEI idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi. |
MANCANZA PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI DIRETTI ED INDIRETTI (IMPIANTO DI TERRA, INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO, INTERRUTTORE DIFFERENZIALE) | Sospensione in caso di assenza degli elementi indicati (impianto di terra, magnetotermico, differenziale), ovvero il loro mancato funzionamento. |
OMESSA VIGILANZA IN ORDINE ALLA RIMOZIONE O MODIFICA DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA O DI SEGNALAZIONE O DI CONTROLLO | Sospensione nel caso in cui venga accertata la rimozione o la modifica dei relativi dispositivi (a prescindere dal soggetto che abbia concretamente posto in essere la condotta). |
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