NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA (D.L. 146/2021)

Cause di sospensione delle attività produttive. Circolare INL n. 04 del 09/12/2021

Attraverso la circolare n. 04 del 9 dicembre 2021, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha dato importanti indicazioni in merito alle modifiche apportate dal D.L. 146/2021 rispetto alle violazioni in materia di salute e sicurezza di cui all’Allegato I del D.Lgs. 81/2008.

A seguito del DL del 21 ottobre 2021, è previsto un sensibile potenziamento dell’organico dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro che assume pieni poteri di vigilanza e coordinamento negli ambiti della salute e sicurezza sul lavoro, in associazione alle aziende sanitarie locali.

Di seguito riportiamo le violazioni per cui è prevista la SOSPENSIONE dell’attività:

TIPOLOGIA DI VIOLAZIONE CONDIZIONE PER L’ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO
PRESENZA DI LAVORATORI IRREGOLARI Il provvedimento viene adottato nel caso in cui all’interno dell’attività imprenditoriale si riscontri che almeno il 10% del personale in servizio al momento dell’ispezione, sia occupato senza preventiva comunicazione dell’instaurazione del rapporto di lavoro.
MANCATA ELABORAZIONE DEL DVR Il provvedimento può essere adottato con decorrenza immediata solo laddove sia constatata la mancata redazione del DVR.
MANCATA PRESENZA DEL DVR PRESSO L’UNITÀ PRODUTTIVA ALLA QUALE SI RIFERISCE LA VALUTAZIONE DEI RISCHI Se il DVR non è presente sul luogo di lavoro (v. art. 29, comma 4 TUSL), il provvedimento di sospensione verrà comunque adottato ma con decorrenza differita alle ore 12:00 del giorno lavorativo successivo, termine entro il quale il datore di lavoro potrà provvedere all’eventuale esibizione.
PREVENZIONE INCENDI, MANCATA ELABORAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE Il provvedimento trova applicazione nei soli casi in cui sia constatata l’omessa redazione del Piano di emergenza ed evacuazione (v. art. 46, comma 2, TUSL)
MANCATA FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO Il provvedimento va adottato solo quando non venga esibita la documentazione attestante la partecipazione obbligatoria del lavoratore sia ai corsi di formazione sia all’addestramento
MANCATA COSTITUZIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E NOMINA DEL RELATIVO RESPONSABILE Il provvedimento va adottato nei soli casi in cui il datore di lavoro non abbia costituito il servizio di prevenzione e protezione e non abbia altresì nominato il RSPP o assunto lo svolgimento diretto dei relativi compiti.
MANCATA ELABORAZIONE PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS) Il provvedimento può essere adottato solo nel caso in cui non sia stato elaborato, ai sensi dell’art. 96, comma 1 lett. g) del TUSL, il POS (art. 89, comma 1 lett. h).
MANCATA FORNITURA DEL DPI CONTRO LE CADUTE DALL’ALTO La sospensione trova applicazione esclusivamente quando risulti accertato che non sono stati forniti al lavoratore i DPI contro le cadute dall’alto.
MANCANZA DI PROTEZIONI VERSO IL VUOTO La sospensione trova applicazione nelle ipotesi in cui le protezioni verso il vuoto risultino del tutto mancanti o talmente insufficienti da essere considerate sostanzialmente assenti.
MANCATA APPLICAZIONE DELLE ARMATURE DI SOSTEGNO La sospensione va adottata quando le armature di sostegno siano del tutto mancanti o siano talmente insufficienti da essere considerate sostanzialmente assenti.
LAVORI IN PROSSIMITÀ DI LINEE ELETTRICHE IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI IDONEE A PROTEGGERE I LAVORATORI DAI CONSEGUENTI RISCHI Sospensione in caso di presenza di lavori non elettrici effettuati in vicinanza di linee elettriche durante i quali i lavoratori operino a distanze inferiori ai limiti previsti dalla Tab. 1 dell’Allegato IX, in assenza di disposizioni organizzative e procedurali conformi alle specifiche norme tecniche CEI idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
PRESENZA DI CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI IDONEE A PROTEGGERE I LAVORATORI DAI CONSEGUENTI RISCHI Sospensione in caso di presenza di lavori non elettrici effettuati in vicinanza di impianti elettrici con parti attive non protette, durante i quali i lavoratori operino a distanze inferiori ai limiti previsti dalla Tab. 1 dell’Allegato IX, in assenza di disposizioni organizzative e procedurali conformi alle specifiche norme tecniche CEI idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
MANCANZA PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI DIRETTI ED INDIRETTI (IMPIANTO DI TERRA, INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO, INTERRUTTORE DIFFERENZIALE) Sospensione in caso di assenza degli elementi indicati (impianto di terra, magnetotermico, differenziale), ovvero il loro mancato funzionamento.
OMESSA VIGILANZA IN ORDINE ALLA RIMOZIONE O MODIFICA DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA O DI SEGNALAZIONE O DI CONTROLLO Sospensione nel caso in cui venga accertata la rimozione o la modifica dei relativi dispositivi (a prescindere dal soggetto che abbia concretamente posto in essere la condotta).

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