Green Pass, quarantena e isolamento : le novità

La informiamo che Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato i Decreti-Legge n.229 del 30 dicembre 2021 e n.1 del 7 gennaio 2022 che introducono misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19.

A seguire le principali novità previste dai decreti:

Estensione dell’applicazione del Super Green Pass
A partire dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, viene esteso l’uso del Super Green Pass alle seguenti attività:
• alberghi e strutture ricettive;
• feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
• sagre e fiere;
• centri congressi;
• servizi di ristorazione all’aperto (ricordiamo che è obbligatorio anche per la consumazione al bancone, come previsto dal precedente decreto-legge del 24 dicembre 2021);
• impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
• piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
• centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto;
• accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

Novità anche sulla quarantena
Nel caso di contatti stretti con soggetti positivi al COVID-19, non è più necessario fare la quarantena se si è completato il ciclo vaccinale (seconda dose) da meno di 120 giorni o è stata eseguita la terza dose, ma viene introdotta l’obbligatorietà di utilizzare una mascherina FFP2 per i successivi 10 giorni a partire dall’ultimo contatto.
L’auto-sorveglianza sopracitata con obbligo di mascherina FFP2 ha termine in base alla condizione sintomatica del soggetto.
Soggetti asintomatici: è possibile terminare il periodo di auto-sorveglianza (mascherina FFP2) con l’esecuzione di un test molecolare o antigenico al 10° giorno.
Soggetti sintomatici (es. sintomi influenzali, simil-raffreddore, come tosse e febbre): è d’obbligo effettuare un test molecolare o antigenico al 5° e al 10° giorno.

Contatti stretti nel caso in cui si sia completato il ciclo vaccinale da più di 120 giorni (senza la terza dose): è previsto l’isolamento fiduciario di 5 giorni, al termine della quale rimane obbligatoria l’esecuzione di un test molecolare o antigenico negativo. Per maggiori informazioni, si rimanda all’infografica a cura della Regione del Veneto con indicazioni per l’isolamento.

Obbligo vaccinale
Viene introdotto l’obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni di età. A partire dal 15 febbraio 2022, per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà obbligatorio il possesso del Green Pass Rafforzato (per guarigione o vaccinazione) per l’accesso ai luoghi di lavoro. Le disposizioni si applicano anche a coloro che compiono il cinquantesimo anno di età in data successiva a quella di entrata in vigore del Decreto-legge (8 gennaio 2022) fino al 15 giugno 2022.
Dal 1° febbraio 2022 si applica l’obbligo vaccinale anche al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori.

Estensione dell’applicazione del Green Pass Base
Viene esteso l’obbligo del Green Pass Base per l’accesso a: servizi alla persona, pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali (salvo quelle essenziali come supermercati e farmacie).

Siamo a vostra disposizione al numero 049 8074467
o all’email segreteria@proevosrl.it per fornirvi tutte le informazioni necessarie.