Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza?
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.
Secondo il D. Lgs. 81/2008 all’interno di tutte le aziende si deve garantire la presenza di un Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
È obbligatorio comunicare in via telematica all’INAIL, in caso di nuova designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) come da articolo 18 del D.Lgs. 81/2008.
Si è esclusi dall’obbligo di comunicazione in caso di mancata elezione del RLS interno e adozione di RLS Territoriale o nel caso in cui l’azienda abbia già ottemperato all’obbligo comunicando il nominativo (o i nominativi), se non nel caso in cui siano intervenute variazioni di nomine o designazioni.
Le aziende o unità produttive che non hanno eletto o designato uno o più rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, dovranno procedere a richiedere all’Organismo Paritetico Territoriale del comparto di competenza all’assegnazione di un RLS Territoriale che ne assolverà le funzioni previste dalla legge.
L’azienda riceve una comunicazione di presa d’atto della richiesta, contenente il nominativo del Rappresentante Territoriale competente.
Le attribuzioni del RLS-T sono quelle previste dall’Articolo 50 del D. Lgs. n.81/2008, ad esempio:
- accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
- è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- è consultato in merito all’organizzazione della formazione;
- riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative;
- può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
La carica del RLS è valida 3 anni.
Come comunicare il nominativo del RLS interno
PROCEDURA PER COMUNICARE PER LA PRIMA VOLTA IL NOMINATIVO DEL RLS:
- accedere al Punto Cliente e selezionare l’opzione ‘Dichiarazione RLS’
- andare su ‘Pratica’ (se ad operare è un intermediario cliccare su ‘Lista deleghe’ e, una volta individuato il cliente di interesse, selezionarlo andando su ‘Inserisci’)
- cliccare su ‘Dichiarazione RLS’
- selezionare dalla lista l‘Unità Produttiva su cui inserire il RSL
- andare su ‘Inserisci Rappresentante’
- inserire il codice fiscale del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e andare su ‘Carica rappresentante’. Trascrivere: Cognome, Nome e Data della nomina e cliccare su ‘Inserisci rappresentante’.
PROCEDURA IN CASO DI VARIAZIONE O DI NUOVA NOMINA DEL RLS:
- accedere al Punto Cliente e selezionare l’opzione ‘Dichiarazione RLS’
- cliccare su ‘Pratica’ o ‘Deleghe’
- cliccare su ‘Modifica’ e riportare la pratica nello stato ‘In Lavorazione’.
- Selezionando l’ID dell’unità produttiva interessata apparirà la lista dei rappresentanti ad essa associata.