La norma di riferimento per la patente a punti è l’art. 27 del D.Lgs.. 9 aprile 2008, n. 81, riscritto integralmente dal D.L. 19/2024.
A partire dal 1° ottobre 2024, entrerà in vigore la nuova patente a crediti (o punti) per le imprese edili e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.
Questo strumento è stato introdotto per migliorare la sicurezza sul lavoro, qualificando e monitorando il rispetto delle normative in materia di salute e sicurezza.
In sintesi:
Il nuovo regime della patente a crediti prevede il possesso obbligatorio di una patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.
La patente a crediti non è richiesta per i soggetti:
- Che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale
- In possesso dell’attestazione SOA, in classifica pari o superiore alla III,
Chi deve controllare il possesso della patente a punti?
Il committente (o responsabile dei lavori nei cantieri temporanei o mobili) deve verificare il possesso, da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti, anche se in regime di subappalto, della patente o dei requisiti alternativi.
Punteggio della patente e condizioni per il rilascio
La patente ha una dotazione iniziale di 30 crediti ed è possibile operare solo con un punteggio pari o superiore a 15 punti. In assenza di tali requisiti, non è possibile operare, fatto salvo il completamento delle attività oggetto dell’appalto o del subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto.
La dotazione di 30 crediti potrà essere aumentata fino a un massimo di 100, in base a due criteri: ulteriori 30 crediti legati alla storicità dell’azienda e ulteriori 40 crediti attribuibili nel tempo per attività, investimenti e formazione. In assenza di provvedimenti di decurtazione, la patente verrà incrementata di un credito per ogni biennio successivo al rilascio, fino a un massimo di 20 crediti.
Chi rilascia la patente a crediti?
La patente è rilasciata, in formato digitale, dall’Ispettorato nazionale del lavoro previa presentazione della seguente documentazione:
- Iscrizione alla CCIAA;
- Regolarità della formazione in materia di sicurezza del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi;
- Possesso del DURC in corso di validità;
- Possesso del documento di valutazione dei rischi;
- Designazione del Rspp;
- possesso della certificazione di regolarità fiscale
Il possesso dei requisiti può essere dichiarato tramite autocertificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, salvo ritiro della patente una volta effettuati i controlli da parte dell’INL qualora venga accertata la non veridicità dell’autodichiarazione in merito al possesso dei requisiti.
Le modalità di presentazione della richiesta di rilascio dei contenuti informativi della patente saranno definite dopo l’approvazione in G.U. del decreto attuativo.
Decurtazione punti e ritiro della patente fino a 12 mesi
- è obbligatoria se si verificano infortuni da cui deriva la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, al suo delegato ai sensi dell’articolo 16 del TUSL ovvero al dirigente almeno a titolo di colpa grave;
- può essere adottata nel caso di infortuni da cui deriva l’inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile almeno a titolo di colpa grave
Al testo unico sicurezza viene aggiunto il nuovo Allegato I-bis che definisce le violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente. Se nello stesso accertamento ispettivo sono contestate più violazioni, i crediti vengono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.
Siamo in attesa della firma e pubblicazione del Decreto e delle relative Circolari operative.
Siamo a vostra disposizione al numero 049 8074467
o all’email segreteria@proevosrl.it per fornirvi tutte le informazioni necessarie.