Nuovi obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro agile (smart working)

  1. Premessa normativa

A decorrere dal 7 aprile 2026,con legge 34 del 2026 , sono state rafforzate le disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori in modalità di lavoro agile (smart working), con particolare riferimento agli obblighi informativi in capo al datore di lavoro.

Tali aggiornamenti si inseriscono nel quadro della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008), con un’estensione e puntualizzazione degli adempimenti già previsti per le prestazioni lavorative svolte al di fuori dei locali aziendali.

 

  1. Obbligo di informativa ai lavoratori e al RLS

Il datore di lavoro è tenuto a fornire specifica informativa scritta:

  • ai lavoratori che svolgono la prestazione in modalità agile
  • al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

L’informativa deve essere documentata, tracciabile e periodicamente aggiornata, con evidenza dell’avvenuta consegna.

 

  1. Contenuti minimi dell’informativa

L’informativa deve riportare in maniera chiara e completa almeno i seguenti elementi:

3.1 Rischi generali

  • rischi connessi all’attività lavorativa svolta da remoto
  • rischi legati all’isolamento lavorativo
  • stress lavoro-correlato

3.2 Rischi specifici

  • utilizzo di attrezzature munite di videoterminali (VDT)
  • affaticamento visivo e disturbi muscolo-scheletrici
  • ergonomia della postazione di lavoro domestica
  • rischi derivanti da uso improprio di apparecchiature elettriche

3.3 Misure di prevenzione e protezione

  • corrette modalità di utilizzo delle attrezzature
  • indicazioni ergonomiche per la postazione di lavoro
  • pause e organizzazione dei tempi di lavoro
  • buone prassi comportamentali

 

  1. Modalità e periodicità di adempimento

Il datore di lavoro deve garantire:

  • consegna dell’informativa almeno con cadenza annuale
  • aggiornamento in caso di modifiche rilevanti dei rischi
  • conservazione della documentazione ai fini probatori
  • integrazione con eventuali percorsi formativi specifici

 

  1. Regime sanzionatorio

Il mancato adempimento degli obblighi informativi comporta responsabilità a carico del datore di lavoro.

In particolare, sono previste:

  • sanzioni amministrative pecuniarie (fino a circa € 7.500)
  • sanzioni penali, con possibile arresto da 2 a 4 mesi

 

  1. Implicazioni operative per le aziende

Alla luce delle nuove disposizioni, si rende necessario:

  • verificare la presenza di un’informativa aggiornata per il lavoro agile
  • adeguare i contenuti ai rischi effettivi delle mansioni svolte
  • formalizzare e tracciare la consegna ai lavoratori e al RLS
  • integrare, ove necessario, la formazione in materia di sicurezza

 

  1. Supporto operativo

La nostra organizzazione è a disposizione per:

  • redazione e aggiornamento dell’informativa obbligatoria
  • verifica della conformità normativa
  • supporto documentale e gestionale
  • erogazione di formazione specifica per lavoratori in smart working

 

Per ulteriori informazioni o per l’adeguamento della vostra azienda

Contattaci 049 8074467 (Veneto e Lombardia), 0141 1707088 (Piemonte), 0575 1596390 (Toscana)

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