RLS - Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza – RLS è una figura che deve essere presente in ogni azienda con almeno un lavoratore. Secondo la normativa infatti i lavoratori hanno il diritto/dovere di eleggere una persona che faccia da portavoce a quelle che sono le loro richieste in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Normativa
Il D.Lgs. 81/2008 ha introdotto delle novità rispetto alla legge 626/1994 sulla sicurezza dei lavoratori. Oltre ad innovare la precedente normativa, l’attuale Testo Unico ha ribadito la fondamentale importanza di alcune figure aziendali istituite per dare un ulteriore supporto ai lavoratori.
In particolare si tratta dei Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza (RLS).
Questa figura aziendale è obbligatoria in tutte le aziende in base alle dimensioni delle stesse cambia la modalità di nomina del rappresentante.
Le regole attuali stabiliscono che nelle aziende o unità produttive con un massimo di 15 dipendenti il RLS è solitamente eletto dai lavoratori tra di loro.
Invece nelle aziende o unità produttive che contano più di 15 lavoratori il RLS è eletto o designato sempre dai lavoratori, ma all’interno delle rappresentanze sindacali aziendali.
Il numero dei rappresentanti non è predeterminato per legge, al contrario sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
Sanzioni
Nel caso di mancata formazione il datore di lavoro sarà punibile con l’arresto da 2 a 4 mesi o con un’ammenda da 1.315,00 €. a 5.699,20 €.
Corsi
Una volta eletto l’RLS, il datore di lavoro deve provvedere affinché riceva una formazione adeguata, che consiste in un corso di 32 ore con aggiornamento annuale di 4 ore per aziende fino a 50 lavoratori e di 8 ore per le aziende sopra le 50 unità.
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