MUD – Modello Unico Ambientale – Novità e modifiche 2024

MUD Modello unico ambientale – Cos’è e quali sono novità e modifiche previste nel 2024

Istituito dalla Legge 25 gennaio 1994 n. 70, il MUD è una comunicazione che enti ed imprese devono presentare annualmente, uno strumento fondamentale per il monitoraggio e la gestione dell’impatto ambientale delle nostre attività, indicando quantità e tipologia di rifiuti che hanno prodotto e/o gestito nel corso dell’anno precedente.

Chi ha l’obbligo di presentare il MUD ?

Chi effettua a titolo professionale attività nella raccolta e nel trasporto di rifiuti;
- Commercianti ed intermediari di rifiuti senza possesso;
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti;
- Imprese con oltre dieci dipendenti che sono produttrici iniziali di rifiuti non pericolosi che derivano da attività industriali, da attività artigianali e dal recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi dati da trattamenti delle acque e da abbattimento dei fumi.

Chi sono i soggetti esenti?

  • Soggetti che effettuano attività di trasporto in conto proprio (di rifiuti NON pericolosi);
  • Imprese che esercitano attività di demolizione o costruzione (per rifiuti NON pericolosi);
  • Imprese che esercitano attività di commercio o servizio (solo per rifiuti NON pericolosi);

Quali sono i soggetti esenti, anche in presenza di rifiuti pericolosi?

  • Imprese agricole;
  • Liberi professionisti (non imprese);
  • Attività di cura alla persona: (estetista, parrucchiere/barbiere, tatuatori, piercing).

Quali sono le comunicazioni da presentare?

Comunicazione Veicoli Fuori Uso;
Comunicazione Imballaggi;
Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;
Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione;
Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche ti assiste nella presentazione con le seguenti modalità:
Compilazione della pratica: Proevo prende visione del registro carico-scarico, controllando la corretta compilazione e corrispondenza con i formulari e vi fornisce il file da inviare alla Camera di Commercio;
Invio della pratica: Proevo invia il file compilato dalla vostra azienda alla Camera di Commercio, previa acquisizione di delega firmata;

Modifiche o Integrazioni

Eventuali modifiche o integrazioni possono essere comunicate unicamente attraverso presentazione di una nuova comunicazione rifiuti, compIeta anche dei dati già dichiarati, da inviare con Ie medesime modaIità utiIizzate per Ia prima comunicazione.

Quali sono le scadenze e la procedura di presentazione del modulo ?

È essenziale essere consapevoli delle scadenze per la presentazione del MUD 2024.
Vi invitiamo ad organizzare il processo di raccolta dati all’interno della vostra azienda per una presentazione tempestiva e accurata della domanda.

A tal proposito, vi comunichiamo che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) n. 52 del 2 marzo 2024, il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2024 recante l’approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l’anno 2024, che sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite all’anno 2023.

In base all’articolo 6 della Legge 25 gennaio 1994 n.70, il termine per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD) è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e, pertanto, la presentazione del MUD dovrà avvenire entro il giorno 30 giugno 2024.

In considerazione del fatto che il 30 giugno 2024 coincide con un giorno festivo, il citato termine viene prorogato al primo giorno seguente non festivo.

La presentazione della Dichiarazione MUD effettuata dopo il termine previsto dalla normativa, ma entro 60 giorni dalla scadenza (è necessario contare esattamente 60 giorni, e non semplicemente due mesi), comporta una sanzione da Euro 26,00 a Euro 160,00.
La presentazione successiva ai 60 giorni dalla scadenza, l’omessa dichiarazione e la dichiarazione incompleta o inesatta comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600,00 euro a 15.500,00 euro (così come previsto dall’art. 258, comma 1, del D. Lgs. 152/2006).

L’ente che applica le sanzioni è la Provincia.

Per rimanere aggiornati e per avere ulteriori informazioni, dettagli e consulenza, vi invitiamo a contattare il nostro Supporto Tecnico!